ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA
Coordinamento
Nazionale
VERIFICA PER LE
ASSOCIAZIONI
MODELLO EAS
Prime Riflessioni
Con pubblicazione del 2 settembre u.s. è stato
approvato, dall'Agenzia delle Entrate, il modello denominato «EAS», per la
trasmissione dei dati fiscalmente rilevanti delle Associazioni, cosiccome
previsto dall'articolo 30, del decreto legislativo n. 185/2008 (convertito in
legge n. 2/2009).
Da una prima lettura del dispositivo, nonché dalla
esamina delle relative istruzioni, si ritiene opportuno formulare alcune
riflessioni sugli effetti, e sui contenuti, del citato adempimento.
Rileviamo
peraltro una sostanziale convergenza tra i nostri rilievi e quelli di tutto
l’associazionismo di Terzo Settore e del Coni, per quanto attiene
specificamente lo sport. Insieme a questi soggetti intendiamo dunque chiedere
un confronto immediato al Ministero ed all’Agenzia delle Entrate per rimuovere
i pesanti ostacoli alla vita del mondo associativo non profit.
Innanzitutto, appare intempestivo il breve termine
fissato per la scadenza dell’adempimento: il prossimo 30 ottobre. Tale
ravvicinato termine non solo impedirà a molte associazioni di adempiere
all’importante compito tributario ma, vieppiù, impedirà una attenta disamina
del provvedimento medesimo.
Sia chiaro che non si vuole criticare, tantomeno “frenare”, una compiuta azione
di verifica ed accertamento del mondo associazionistico, ma si vuole
evidenziare che non appaiono congrui i mezzi, i termini e i modi utilizzati.
Tale obbligo è previsto per tutti gli enti non
commerciali di natura privata, con o senza personalità giuridica, di qualsiasi
tipo (associazioni sportive dilettantistiche, culturali, politiche, religiose,
di categoria, di promozione sociale), comprese le società sportive
dilettantistiche, di cui all'art. 90, della legge 289 del 2002 e le proloco che
non applicano il regime forfetario della L. 398/1991.
Appare, anche, poco comprensibile il motivo per il
quale le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che svolgono attività
commerciale, che sono già da alcun tempo tenute alla iscrizione al Registro
CONI, siano tenute anche a codesto adempimento;
Oltremodo, cosa alquanto complessa è intendersi sul
significato di “attività commerciale”; infatti in questo caso parrebbe non ci
si debba riferire alla titolarità, o meno, della attribuzione della Partita
Iva, ma all’effettivo esercizio di una attività. Quindi anche i soggetti che
hanno svolto una attività commerciale occasionale, per la quale non è necessario
dotarsi di una Partita Iva, dovrebbero rientrare nel novero dei soggetti
obbligati; di contro i titolari di Partita Iva che non hanno svolto nell’ultimo
periodo di esercizio operazioni commerciali, parrebbero esclusi.
Anche la compilazione del modello, che a prima vista
parrebbe semplice, ad una più attenta lettura evidenzia alcuni dubbi di
difficile soluzione:
1) Nei dati relativi alla identificazione dell’Ente
viene richiesta la tipologia del medesimo, nelle istruzioni della compilazione
del modello vengono indicate n.13 opzioni. Orbene, se una associazione svolge
una sola attività è semplice inserire il relativo codice di identificazione, ma
se per caso l’Ente svolge più attività (ad esempio culturale – cod. 7 – e
sportiva – cod. 8) cosa dovrà inserire?;
2) Per data di inizio attività cosa si intende?
L’inizio della attività associativa, oppure l’inizio della attività
commerciale?;
3) Quando si richiede (domanda n.22) di indicare se
i prezzi praticati per la cessione dei beni siano inferiori a quelli di
mercato, a quale tabella di “mercato” dobbiamo riferirci?;
4) Laddove si richiede (domanda 25) in quale settore
l’Ente opera “prevalentemente”, a cosa ci si riferisce: alla attività
istituzionale, al numero degli iscritti, al volume degli affari, all’ammontare
delle quote associative, ecc.?
Inoltre agli operatori sportivi non può sfuggire una
ulteriore considerazione: la presenza di domande potenzialmente configgenti con
l’impianto normativo dettato dal TITOLO II - CAPO III del TUIR.
Per spiegare quanto sopra elenchiamo, a solo titolo
esemplificativo e non esaustivo, alcune domande contenute nel modello EAS, ad
esempio:
n.2 : L’Ente ha adottato lo Statuto?;
n.8: Gli associati maggiorenni hanno parità di
diritti nell’elettorato attivo e passivo?;
n.10: I componenti degli Organi amministrativi
percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari?
n.11: l’Ente ha redatto il rendiconto economico
finanziario?;
n.34 L’Ente, per la raccolta Fondi, redige un
apposito rendiconto finanziario?
Orbene, è opportuno significare che le norme
tributarie determinano alcuni requisiti necessari per essere riconosciuti quali
Enti non Commerciali, e per tal fatto godere dei benefici tributari. Ciò detto,
una semplice lettura del CAPO III del TUIR,
come superiormente indicato, evidenzia come a
seconda delle risposte fornite dalle Associazioni, le medesime dichiarerebbero,
formalmente, alla Agenzia delle Entrate di non avere i presupposti necessari
per essere qualificate Associazioni eppertanto, usando un semplice gergo calcistico,
farebbero “autogoal” con il Fisco determinando, oltremodo una potenziale
violazione dell’Art. 10 della L. 212/2000 (Statuto
del Contribuente).
Per quanto superiormente esposto, seppur
condividendo le finalità che si vogliono perseguire nella ricerca degli abusi
del sistema associazionistico, appare evidente la necessità, prima di procedere
a codesto adempimento tributario, di una maggior riflessione ed di una maggiore
concertazione tra il Ministero delle Finanze,
ACSI, AICS, ASI, CNS Libertas,
CSAIn, CSEN, CSI, CUSI, ENDAS, MSPI, PGS, UISP, US Acli.