2010-09-09

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ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA

Coordinamento Nazionale

VERIFICA PER LE ASSOCIAZIONI
MODELLO EAS
Prime Riflessioni

Con pubblicazione del 2 settembre u.s. è stato approvato, dall'Agenzia delle Entrate, il modello denominato «EAS», per la trasmissione dei dati fiscalmente rilevanti delle Associazioni, cosiccome previsto dall'articolo 30, del decreto legislativo n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009).

Da una prima lettura del dispositivo, nonché dalla esamina delle relative istruzioni, si ritiene opportuno formulare alcune riflessioni sugli effetti, e sui contenuti, del citato adempimento. Rileviamo peraltro una sostanziale convergenza tra i nostri rilievi e quelli di tutto l’associazionismo di Terzo Settore e del Coni, per quanto attiene specificamente lo sport.

Insieme a questi soggetti intendiamo dunque chiedere un confronto immediato al Ministero ed all’Agenzia delle Entrate per rimuovere i pesanti ostacoli alla vita del mondo associativo non profit. Innanzitutto, appare intempestivo il breve termine fissato per la scadenza dell’adempimento: il prossimo 30 ottobre.

Tale ravvicinato termine non solo impedirà a molte associazioni di adempiere all’importante compito tributario ma, vieppiù, impedirà una attenta disamina del provvedimento medesimo. Sia chiaro che non si vuole criticare, tantomeno “frenare”, una compiuta azione di verifica ed accertamento del mondo associazionistico, ma si vuole evidenziare che non appaiono congrui i mezzi, i termini e i modi utilizzati.

Tale obbligo è previsto per tutti gli enti non commerciali di natura privata, con o senza personalità giuridica, di qualsiasi tipo (associazioni sportive dilettantistiche, culturali, politiche, religiose, di categoria, di promozione sociale), comprese le società sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90, della legge 289 del 2002 e le proloco che non applicano il regime forfetario della L. 398/1991.

Appare, anche, poco comprensibile il motivo per il quale le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che svolgono attività commerciale, che sono già da alcun tempo tenute alla iscrizione al Registro CONI, siano tenute anche a codesto adempimento; Oltremodo, cosa alquanto complessa è intendersi sul significato di “attività commerciale”; infatti in questo caso parrebbe non ci si debba riferire alla titolarità, o meno, della attribuzione della Partita Iva, ma all’effettivo esercizio di una attività.


Quindi anche i soggetti che hanno svolto una attività commerciale occasionale, per la quale non è necessario dotarsi di una Partita Iva, dovrebbero rientrare nel novero dei soggetti obbligati; di contro i titolari di Partita Iva che non hanno svolto nell’ultimo periodo di esercizio operazioni commerciali, parrebbero esclusi.

Anche la compilazione del modello, che a prima vista parrebbe semplice, ad una più attenta lettura evidenzia alcuni dubbi di difficile soluzione:

  1. Nei dati relativi alla identificazione dell’Ente viene richiesta la tipologia del medesimo, nelle istruzioni della compilazione del modello vengono indicate n.13 opzioni. Orbene, se una associazione svolge una sola attività è semplice inserire il relativo codice di identificazione, ma se per caso l’Ente svolge più attività (ad esempio culturale – cod. 7 – e sportiva – cod. 8) cosa dovrà inserire?;

  2. Per data di inizio attività cosa si intende? L’inizio della attività associativa, oppure l’inizio della attività commerciale?;

  3. Quando si richiede (domanda n.22) di indicare se i prezzi praticati per la cessione dei beni siano inferiori a quelli di mercato, a quale tabella di “mercato” dobbiamo riferirci?;

  4. Laddove si richiede (domanda 25) in quale settore l’Ente opera “prevalentemente”, a cosa ci si riferisce: alla attività istituzionale, al numero degli iscritti, al volume degli affari, all’ammontare delle quote associative, ecc.?

Inoltre agli operatori sportivi non può sfuggire una ulteriore considerazione:  la presenza di domande potenzialmente configgenti con l’impianto normativo dettato dal TITOLO II - CAPO III del TUIR.

Per spiegare quanto sopra elenchiamo, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune domande contenute nel modello EAS,

ad esempio:
n.2 : L’Ente ha adottato lo Statuto?;
n.8: Gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo?;
n.10: I componenti degli Organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari?
n.11: l’Ente ha redatto il rendiconto economico finanziario?;
n.34 L’Ente, per la raccolta Fondi, redige un apposito rendiconto finanziario?

Orbene, è opportuno significare che le norme tributarie determinano alcuni requisiti necessari per essere riconosciuti quali Enti non Commerciali, e per tal fatto godere dei benefici tributari.

Ciò detto, una semplice lettura del CAPO III del TUIR, come superiormente indicato, evidenzia come a seconda delle risposte fornite dalle Associazioni, le medesime dichiarerebbero, formalmente, alla Agenzia delle Entrate di non avere i presupposti necessari per essere qualificate Associazioni eppertanto, usando un semplice gergo calcistico, farebbero “autogoal” con il Fisco determinando, oltremodo una potenziale violazione dell’Art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

Per quanto superiormente esposto, seppur condividendo le finalità che si vogliono perseguire nella ricerca degli abusi del sistema associazionistico, appare evidente la necessità, prima di procedere a codesto adempimento tributario, di una maggior riflessione ed di una maggiore concertazione tra il Ministero delle Finanze, La Direzione della Agenzia delle Entrate e tutto il comparto degli Enti Non Commerciali al fine di individuare metodi e mezzi condivisi e condivisibili.

 

ACSI, AICS, ASI, CNS Libertas, CSAIn, CSEN, CSI, CUSI, ENDAS, MSPI, PGS, UISP, US Acli.